ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA - ROTTAMAZIONE-QUINQUIES

ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199, COSÌ COME INTEGRATA DAL CITATO ARTICOLO 10-QUINQUIES - ROTTAMAZIONE-QUINQUIES.
La definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all’agente della riscossione (attualmente l’Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023
Data:

07/07/2026

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La definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all’agente della riscossione (attualmente l’Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;

rientrano nell’ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l’inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
l’art. 10-quinquies, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 24-06-2026 - Pagina 4 di 7
la maggiorazione semestrale di cui all’art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all’art. 30, D.P.R. n. 602/1973, oltre all’aggio spettante all’Agente della riscossione;

la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l’art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
a decorrere dal 15 settembre 2026, l’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che la stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;
il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell’articolo 10-quinquies del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
l’art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell’unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell’ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo;

A cura di

Tributi

Gestione dei Tributi Locali, Contenzioso Tributario

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 07/07/2026 11:28

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