NUOVA PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL PERMESSO NOMINATIVO REGIONALE PER LA RACCOLTA FUNGHI EPIGEI FRESCHI

NUOVA PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL PERMESSO NOMINATIVO REGIONALE PER LA RACCOLTA FUNGHI EPIGEI FRESCHI

IN VIGORE LA NUOVA PROCEDURA PER IL RILASCIO, SU ISTANZA DEI CITTADINI RESIDENTI, DEL PERMESSO NOMINATIVO REGIONALE

Chiunque voglia raccogliere funghi epigei freschi deve presentare un'istanza per il rilascio del permesso nominativo regionale al Comune di residenza che abilita alla raccolta su tutto il territorio della Regione Puglia.

Tale permesso nominativo può essere rilasciato a coloro che abbiano frequentato e superato un apposito corso di formazione (della durata minima di 12 ore) e che quindi abbiano conseguito il relativo attestato di idoneità all'identificazione delle specie fungine commestibili e commerciabili presso la ASL di appartenenza o presso un'associazione micologica.

L'istanza, in marca da bollo da 16,00€ deve essere compilata utilizzando unicamente il modello allegato per essere poi protocollata presso l'Ente o inviata a mezzo PEC con la relativa documentazione all'attenzione del Dirigente Area I

Occorre allegare alla predetta domanda debitamente compilata:

  • Copia dell'attestato di idoneità rilasciato dalla ASL BARI o dall'associazione micologica;
  • Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
  • Copia della tessera sanitaria o del codice fiscale;
  • Ricevuta del dovuto versamento

A tall'ultimo proposito, oltre alla predetta marca da bollo da 16,00€ da applicarsi sull'istanza e all'altra marca da bollo da 16,00€ da applicarsi successivamente sul permesso nominativo personale (al momento del rilascio) occorre infatti provvedere al versamento di: 25,00€ (per il permesso alla raccolta occasionale/turistica) o 50,00€ (per il permesso alla raccolta professionale).

Per effettuare il suddetto versamento dovuto occorre utilizzare la piattaforma PagoPa, come da indicazioni espresse nell'istanza allegata.

 

TEMPI DI RILASCIO

Il permesso nominativo regionale è rilasciato entro 30 giorni dalla data di protocollazione dell’istanza di parte ed ha validità di 5 anni dalla data di rilascio.

 

NORME di riferimento

    Legge Regionale del 13 marzo 2012, n.3 e successive modifiche ed integrazioni.

    Legge Regionale del 15 maggio 2006, n.14 e successive modifiche ed integrazioni.

    Legge Regionale del 25 agosto 2003, n.12 e successive modifiche ed integrazioni.

    Legge quadro del 23 agosto 1993, n.352 e successive modifiche ed integrazioni.

 

 

ALLEGATI

  •     Modulo istanza rilascio permesso raccolta funghi (scarica PDF)
  •     Informativa trattameto dati personali ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.)

Pubblicato il 14/10/2024

A cura di Dott. Andrea Riccardo Miani